Esenzione dal pagamento per 18 mesi


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Mutui prima casa, si può chiedere sospensione

Lunedì 29 aprile data utile per presentare la domanda. Ecco la mini-guida i

Lunedì 29 aprile, data significativa per chi intende chiedere la sospensione dell'intera rata del mutuo per la prima casa. E' infatti tornato operativo il Fondo di Solidarietà del Tesoro, che consente l'esenzione dal pagamento dell'intero importo per 18 mesi.

Chi intende usufruirne deve recarsi presso la propria banca e presentare la documentazione presente sul sito del Tesoro e della Consap. Sempre lunedì 29 scade il termine per la certificazione dei debiti della P.A. da parte delle amministrazioni pubbliche interessate e già martedì scatteranno le maxi multe, 100 euro al giorno, per gli eventuali funzionari pubblici inadempienti.

Ecco una mini-guida per chi si accinge a presentare la domanda per la sospensione della rata del mutuo per la prima casa
COME FARE LA RICHIESTA - Sarà possibile fare richiesta a partire dal 27 aprile attraverso la nuova modulistica disponibile sul sito del Mef (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it). Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l'intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. La banca o l'intermediario finanziario, verificata la completezza e regolarità formale dell'istanza, la inoltra a Consap che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo. La banca o l'intermediario finanziario, acquisito il "nulla osta" di Consap, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo.

QUANDO NON PUO' ESSERE PRESENTATA - La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; 2. fruizione di agevolazioni pubbliche; 3. un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA - I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro. La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 2. morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.