Dopo i numerosi interventi di giudici e tribunali nel corso degli anni, e non da ultima l’iniziativa del tribunale di Firenze che in queste ore ha rinviato la Legge alla Consulta in merito al divieto di fecondazione eterologa, vari 'capisaldi' della Legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita sono stati a oggi annullati, mentre le associazioni dei pazienti e vari gruppi politici ne chiedono a gran voce una revisione totale.
Ecco cosa resta della legge 40 (secondo una elaborazione dell'associazione Coscioni che ha promosso numerosi ricorsi).
- Divieto di produzione di piu' di tre embrioni: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
- Obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
- Divieto di diagnosi preimpianto: rimosso con sentenza del Tar Lazio nel 2008.
- Divieto di accesso alle coppie fertili, ma portatrici di patologie genetiche: rimosso con decisione della Corte europea 29 Agosto 2012, reso definitivo l'11 febbraio 2013, in corso di esecuzione in Italia.
- Divieto di eterologa: in attesa di udienza in Corte Costituzionale.
- Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica: in attesa di udienza in Corte Costituzionale.
- Divieto di accesso alla fecondazione assistita per single e coppie dello stesso sesso: in vigore.
Tribunale di Firenze, terzo rinvio alla Consulta su divieto all'eterologa
Terzo rinvio alla Consulta per la legge 40 sulla procreazione in merito al divieto di fecondazione eterologa. Lo ha deciso il Tribunale di Firenze, che con un'ordinanza ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art.4, che vieta l'eterologa, per contrasto con l'art.3 della Costituzione ('Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge'). A presentare ricorso una coppia sterile di Trento, rivoltasi all'Associazione Coscioni dopo il rifiuto del un Centro di Firenze di eseguire la fecondazione eterologa.
Dopo le recenti ordinanze dei tribunali di Milano e Catania, nel solo mese in corso questo è il terzo rinvio alla Corte Costituzionale in merito al divieto della pratica dell'eterologa, quella che consente alle coppie sterili in maniera assoluta di poter procreare utilizzando materiale genetico di un terzo soggetto. Tale divieto lederebbe dunque il principio di uguaglianza: secondo il giudice fiorentino, infatti, il divieto di PMA eterologa comporta "una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza". "Dunque - commentano i legali della coppia che ha presentato il ricorso, Gianni Baldini e Filomane Gallo - un messaggio forte e chiaro il cui punto centrale è il rilievo circa il contrasto tra il divieto di eterologa sancito dalla legge 40 e il fondamentale precetto costituzionale dell'art.3 che, in forza del principio di uguaglianza, postula che un medesimo problema (sterilità) può essere oggetto di trattamento differenziato solo ove sussista oggettiva giustificazione"