E' l'articolo 87 della Costituzione a prevedere che il presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia - come ha fatto per il colonnello USA Joseph Romano, coinvolto nel sequestro di Abu Omar - e commutare le pene.
Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall'art. 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al presidente della Repubblica e va presentata al ministro della Giustizia. E' sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza.
Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il procuratore generale presso la Corte di Appello o, se il condannato è detenuto, il magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l'altro, alla posizione giuridica del condannato, all'intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari.
Acquisiti i pareri, il ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell'istruttoria, al capo dello Stato, accompagnandola con il proprio 'avviso', favorevole o contrario alla concessione del beneficio.
Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006, al capo dello Stato compete la decisione finale. La pronuncia è intervenuta a risolvere il conflitto di attribuzione sollevato dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nei confronti del ministro della Giustizia Roberto Castelli in relazione alla titolarità del potere di grazia.
La sentenza afferma, nella sostanza, che il Capo dello Stato è titolare non solo formale del potere di grazia. La pronuncia, inoltre, chiarisce che spetta al ministro svolgere l'attività istruttoria e comunicarne gli esiti al Capo dello Stato con le sue 'proposte'. Se il capo dello Stato non condivide le valutazioni contrarie del ministro, ''adotta direttamente il decreto concessorio esternando nell'atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere egualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal ministro''.
L'art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che e' stata compiuta l'istruttoria. Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l'esecuzione, ordinando, se è il caso, la liberazione del condannato.
Sono stati 21 in totale i provvedimenti di clemenza individuale adottati, dal 15 maggio 2006 ad oggi - come riporta il sito del Quirinale - dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano su un totale di 2.533 pratiche esaminate.
Di questi, 6 sono stati emessi nel primo anno del settennato; 7 nel secondo; 2 nel terzo; 1 nel quarto; 1 nel quinto; 2 nel sesto; 2 nel settimo. Si è trattato di 6 decreti di grazia per pene detentive temporanee; 2 decreti di grazia per pena detentiva temporanea e la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; 10 decreti di grazia per la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; 1 decreto di grazia per pena detentiva temporanea (reclusione militare) relativa a reato militare (diserzione); 2 decreti di commutazione della pena detentiva in pena pecuniaria; 1 decreto di grazia per pena detentiva temporanea e pena pecuniaria.
Non è stato dunque emesso alcun decreto di grazia per condannati all'ergastolo. Non sono stati poi emessi decreti di grazia relativi esclusivamente a pene pecuniarie. Non sono state infine concesse grazie parziali (anche a ragione della concessione dell'indulto).
Nessuno dei provvedimenti di grazia è stato adottato su difforme avviso del ministro della Giustizia e solo in tre casi il Capo dello Stato ha ritenuto di non dover concedere la grazia pur se il ministro aveva espresso avviso favorevole. Cinque decreti sono stati emessi in assenza di domanda o proposta. Quattro di essi per la sola pena accessoria; uno per la pena detentiva temporanea e per la pena accessoria.
Questi infine i provvedimenti di grazia arrivati dagli altri presidenti della Repubblica:
- Einaudi (dal 12 maggio 1948), n. 15.578
- Gronchi (dall'11 maggio 1955), n. 7.423
- Segni/Merzagora (dall'11 maggio 1962, Presidente Segni; dal 10 agosto 1964 al 6 dicembre 1964, Presidente supplente Merzagora), n. 926
- Saragat (dal 29 dicembre 1964), n. 2.925
- Leone (dal 29 dicembre 1971), n. 7.498 (7.373 per reati comuni e 125 per reati militari)
- Pertini (dal 9 luglio 1978), n. 6.095 (2.805 per reati comuni e 3.290 per reati militari)
- Cossiga (dal 3 luglio 1985), n. 1.395 (1.240 per reati comuni e 155 per reati militari)
- Scàlfaro (dal 28 maggio 1992), n. 339 (302 per reati comuni e 37 per reati militari)
- Ciampi (dal 18 maggio 1999), n. 114 (71 per reati comuni e 43 per reati militari).