Dal 18 aprile si vota per il nuovo presidente


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Ecco come si elegge il Capo dello Stato

E' scelto dalle Camere in seduta comune quirinale_palazzo_296

Ancora quindici giorni, poi si inizierà a votare. Con un'accelerazione suggerita dallo stallo nella formazione del governo, saranno convocati per il 18 aprile i 1.007 grandi elettori. Al nuovo presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano è pronto a lasciare subito il Quirinale anticipando, come da prassi, la data di scadenza del suo mandato.

La Costituzione dedica alla più alta carica dello Stato appena otto articoli su 138: segno anche questo che i padri costituenti intesero conferire al vertice delle istituzioni nazionali il minor numero di poteri possibili, vista la parentesi appena chiusa del fascismo. Elezione, requisiti ed eventuale messa in stato d'accusa del Presidente sono quindi concentrati in quella parte della carta fondamentale che va dall'articolo 83 al 91.

Il primo atto dell'elezione è la convocazione, da parte del Presidente della Camera, dei comizi elettorali. Ad eleggere il Capo dello Stato sono le due Camere riunite in seduta comune, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni (tre delegati ognuna, a parte la Val d'Aosta che ne ha uno).

La votazione è rigidamente a scrutinio segreto (ma questo non impedì a Ciriaco De Mita di essere sorpreso nel 1962 a votare contro Segni, candidato ufficiale della Dc, e di finire sospeso dal partito). Le prime due votazioni richiedono una maggioranza qualificata di due terzi, successivamente basta la maggioranza semplice.

Il primo caso si è verificato solo due volte, con Enrico De Nicola (primo Capo dello Stato) e con Francesco Cossiga. Oscar Luigi Scalfaro è stato eletto dopo un paio di settimane di votazioni infruttuose (dal 13 al 25 maggio 1992) interrotte solo dai week-end.

I requisiti per essere eletti sono pochi, ma molto rigidi. Bisogna avere compiuto i 50 anni, essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici. Non ci sono limiti alla rieleggibilità, ma si tratta di un caso mai accaduto.

Il settennato inizia al momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione. Altrettanto severe le incompatibilità con la carica di Presidente della Repubblica: non si può ricoprire nessun'altra carica, né pubblica né privata, o svolgere una qualsivoglia attività professionale.

Non esiste un vicepresidente: in caso di prolungata assenza dalla sede (per un viaggio all'estero, ad esempio) o di impedimento fisico (come fu per Antonio Segni dopo il dicembre 1964) la supplenza viene esercitata dal Presidente del Senato.

Tutte speciali le guarentigie di cui gode e a cui è sottoposto un Presidente. Specifiche disposizioni rendono ogni attentato alla sua persona un crimine di particolare gravità, cosi' come le offese alla sua onorabilita' (il cosidetto "vilipendio al Capo dello Stato").

Soprattutto il Presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione. In questo caso è il Parlamento a porlo in stato d'accusa, al termine di una riunione in seduta comune e di fronte alla Corte Costituzionale (mai successo fino ad ora).

E' materia di interminabili discussioni accademiche la possibilità di chiamarlo di fronte alla giustizia in caso di eventuali reati da lui commessi nel settennato, ma non nell'esercizio delle sue funzioni, oppure commessi prima dell'elezione ma venuti alla luce dopo di questa. Un principio, quello dell'"irresponsabilità", a cui si affianca quello della "controfirma": ogni suo atto, per essere valido, deve essere controfirmato da qualcuno: il ministro competente se non, a seconda del caso, lo stesso Presidente del Consiglio.

Principio che non si applica se il Capo dello Stato svolge una delle tre funzioni che esplicitamente gli attribuisce la Costituzione, cioè quelle di presidente del Consiglio Supremo di Difesa, presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e rappresentante dell'unità nazionale.

Secondo l'articolo 74 della Costituzione, può anche rinviare alle Camere le leggi sulla cui costituzionalità nutre qualche dubbio, o che non abbiano copertura finanziaria. Inoltre esercita poteri cosidetti di "stimolo e di controllo", nei quali rientra quello di inviare messaggi alle Camere, nominare i senatori a vita ed i giudici costituzionali.

Infine, quelli che sono i veri e propri poteri politici. Il presidente della Repubblica prende atto dell'incapacità del Parlamento di dar vita ad una maggioranza di governo, e decide lo scioglimento anticipato delle Camere, conduce le sue consultazioni tra i gruppi parlamentari prima di nominare il presidente del Consiglio incaricato (può anche affidare un mandato esplorativo o addirittura un preincarico), nomina su proposta del presidente del Consiglio i singoli ministri.