La Costituzione egiziana, approvata - secondo i fratelli musulmani - con il referendum del 15 e del 22 dicembre, e contestata dall'opposizione, e' composta di 235 articoli. Secondo i sostenitori del testo, la nuova carta fondamentale dota il paese di istituzioni stabili, mentre per i suoi oppositori si presta a diverse interpretazioni e contiene poche garanzie sul piano dei diritti civili e delle liberta' individuali.
Religione - in base all'art. 2, i "principi della sharia (la legge islamica, ndr) sono la fonte principale del diritto". Il 4 fissa che in questa materia vanno consultati gli esperti religiosi di al azhar, mentre l'art. 219 indica che i principi della sharia si rifanno al corano, all'insieme dei precetti del Profeta Maometto e della dottrina della sunna. Formulazione questa che, secondo le opposizioni, si presta per la sua vaghezza interpretativa ad un giro di vite nell'applicazione di uno stato islamico.
La nuova Costituzione all'art 43 stabilisce che la liberta' di credo e' un diritto inviolabile e sancisce la liberta' di pratica religiosa e di culto per le tre grandi religioni monoteiste. All'art. 45 garantisce la liberta' di pensiero e di opinione, anche se all'art. 31 proibisce l'insulto verso "un essere umano" e al 44 quello verso "i messaggeri divini e i profeti". L'art. 11 stabilisce inoltre che lo stato protegge "l'etica, la morale e l'ordine pubblico".
Istituzioni - per la prima volta la costituzione, all'art. 133, prevede un limite di due mandati di quattro anni per il presidente, che resta comandante supremo delle forze armate e che non puo' dichiarare guerra senza l'approvazione della maggioranza del parlamento (art. 146).
La nuova Costituzione crea il consiglio supremo di difesa che raccoglie i vertici del governo, del parlamento e delle forze armate e che, oltre a essere consultato in caso di dichiarazione di guerra, fra suoi compiti avra' quello di esaminare il bilancio delle forze armate (art. 197), argomento sensibile in Egitto.
Diritti - il nuovo testo cita la parita' fra tutti i cittadini "uomini e donne" nel preambolo, e all'art. 33 recita semplicemente che "tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge".
L'art. 35 stabilisce che nessuno possa essere arrestato se non in flagrante delitto o in base ad un ordine della magistratura. L'art. 198 stabilisce che i civili non possono essere processati dai tribunali militari "salvo per i crimini contro le forze armate".