Referendum sui nuovi 235 articoli


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Egitto, Costituzione: libertà, eguaglianza e sharia

Da limite mandato presidente a ruolo forze armate referendum_egitto_296

La Costituzione egiziana, la cui bozza è stata approvata con un tour de force di sedici ore due settimane fa e che è sottoposta a referendum, è composta di 235 articoli. In base all'art. 2, i ''principi della sharia (la legge islamica, ndr) sono la fonte principale del diritto''. Il 4 fissa che in questa materia vanno consultati gli esperti religiosi di al Azhar, mentre all'art. 219 indica che i principi della sharia si rifanno al Corano, all'insieme dei precetti del profeta Maometto e della dottrina della sunna. Formulazione questa che, secondo le opposizioni, si presta per la sua vaghezza interpretativa ad una giro di vite nell'applicazione di uno stato islamico.

La nuova costituzione all'art 43 stabilisce che la libertà di credo è un diritto inviolabile e sancisce la libertà di pratica religiosa e di culto per le tre grandi religioni monoteiste. All'art. 45 garantisce la libertà di pensiero e di opinione, anche se all'art 31 proibisce l'insulto verso ''un essere umano'' e al 44 quello verso ''i messaggeri divini e i profeti''.

L'art. 11 stabilisce inoltre che lo Stato protegge ''l'etica, la morale e l'ordine pubblico''. Il nuovo testo cita la parità fra tutti i cittadini ''uomini e donne'' nel preambolo, ma all'art.33 recita semplicemente che ''tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge''.

Per la prima volta la costituzione, all'art.133, prevede un limite di due mandati di quattro anni per il presidente, che resta comandante supremo delle forze armate e che non può dichiarare guerra senza l'approvazione a maggioranza del parlamento (146).

La nuova costituzione crea il Consiglio supremo di Difesa che raccoglie i vertici del governo, del Parlamento e delle forze armate e che, oltre a essere consultato in caso di dichiarazione di guerra, fra suoi compiti avrà quello di esaminare il bilancio delle forze armate (197), argomento sensibile in Egitto.

L'art. 35 stabilisce che nessuno possa essere arrestato se non in flagrante delitto o in base ad un ordine della magistratura. L'art. 198 stabilisce che i civili non possono essere processati dai tribunali militari ''salvo per i crimini contro le forze armate''.