Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha affidato all'Avvocato Generale dello Stato l'incarico di rappresentare la Presidenza della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione da sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo per le decisioni che questa ha assunto su intercettazioni di conversazioni telefoniche del Capo dello Stato; decisioni che il Presidente ha considerato, anche se riferite a intercettazioni indirette, lesive di prerogative attribuitegli dalla Costituzione.
Alla determinazione di sollevare il conflitto, il Presidente Napolitano è pervenuto ritenendo "dovere del Presidente della Repubblica", secondo l'insegnamento di Luigi Einaudi, "evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua ignoranza dell'occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce".
La materia del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che il Presidente della Repubblica ha deciso di sollevare, tramite l'avvocatura dello Stato, nei riguardi della Procura di Palermo che lo ha intercettato al telefono, sia pure in modo indiretto, e' regolata dalla Costituzione e dalla legge 11 marzo 1953, n.87. In particolare l' articolo 134 della carta costituzionale stabilisce che la Corte Costituzione giudica, tra l' altro, ''sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni''.
L'articolo 37 della legge 87/1953 stabilisce che il conflitto tra poteri dello Stato e' risolto dalla Corte Costituzionale ''se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali''.
La Corte - dice la norma - decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati. Gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La Corte costituzionale - dice il successivo articolo 38 - ''risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla''.